CODICE ETICO
- PREAMBOLO/ADOZIONE
- DESTINATARI
- PRINCIPI GENERALI
- NORME DI COMPORTAMENTO
- SANZIONI
ADOZIONE
La Giannetti Group srl adotta il presente Codice Etico, quale parte integrante dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Codice produce effetto dalla data di sua pubblicazione in azienda.
PREAMBOLO
I principi e le regole del Codice Etico rappresentano i valori di riferimento per la Giannetti Group srl, e devono ispirare ogni comportamento della Società e dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori.Ogni comportamento contrario o non coerente con il Codice Etico non appartiene alla cultura della Società e deve essere evitato, segnalato, richiamato e, all’occorrenza, sanzionato.
DESTINATARI
La Giannetti Group srl obbliga al rispetto dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti di lavoro o di natura commerciale.In particolare, il presente Codice vincola al rispetto dello stesso i seguenti soggetti: amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori (di seguito “I Destinatari”). Sono tenuti ad accettare come condizione essenziale per intrattenere nuovi rapporti commerciali con la Società i professionisti, i fornitori ed i partner commerciali, ossia i clienti professionisti.Non sono considerati partner commerciali i consumatori, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti che operano in regime di monopolio legale.È dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del presente Codice Etico, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso.
PRINCIPI GENERALI
La Giannetti Group srl impronta la sua condotta ai seguenti principi:
1 Legalità.
La Giannetti Group srl osserva pienamente le leggi, i regolamenti e, in generale, le normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui svolge business o intrattiene relazioni. In nessun caso, è ammesso perseguire o realizzare l’interesse della Società in violazione di leggi o abusare della propria posizione.
2 Onestà.
Al di là degli obblighi di legge, la Giannetti Group srl promuove e pretende in generale un comportamento onesto e di buona fede nel rapporto con i lavoratori, nei rapporti tra i lavoratori, nei rapporti commerciali in fase pre-contrattuale, in fase contrattuale ed in ambito extra-contrattuale. Nei confronti dei clienti consumatori sono sempre promosse e pretese l’onestà e la trasparenza.
3 Correttezza e conflitto di interessi.
I Destinatari, devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, vale a dire situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con quello della Società. Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali un dipendente, un amministratore o altro Destinatario possa trarre un vantaggio e/o un profitto indebiti da opportunità conosciute durante e in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa presso la Giannetti Group srl
4 Non Discriminazione.
La Giannetti Group srl ripudia ogni discriminazione concernente l’età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità dei suoi dipendenti, collaboratori e interlocutori. La Giannetti Group srl al contempo, favorisce l’integrazione, promuovendo il dialogo interculturale, la tutela i diritti delle minoranze e dei soggetti deboli.
5 Tutela della salute e della sicurezza.
La Giannetti Group srl considera di primaria importanza la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, promuove e pretende il rispetto scrupoloso delle relative norme di legge ed impartisce indicazioni di condotta ispirate all’attenzione e alla prudenza. È regolare nel pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi a favore dei propri lavoratori e pretende la medesima attenzione dai propri partner commerciali.
6 Promozione del capitale umano.
Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale.La Giannetti Group srl valorizza il proprio personale impegnandosi a rendere l’ambiente di lavoro salubre, accogliente e gradevole. Promuove e pretende il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori ed il corretto utilizzo delle forme contrattuali di legge per le prestazioni di lavoro. Valorizza, per quanto possibile, le competenze e le propensioni delle risorse umane disponibili. Si impegna a instaurare, in ambito aziendale, un clima basato sull’impegno, la collaborazione, la cortesia e la stima reciproca nei rapporti interpersonali.
7 Anticorruzione
La Giannetti Group Srl si impegna per rendere il proprio lavoro e i rapporti commerciali e finanziari con i propri partner, liberi da ogni tipo di corruzione e frode (secondo la vigente normativa di legge), incluso il rifiuto di proposte o tentativi fatti in favore dei propri dipendenti, aventi lo scopo di ottenere un pagamento di ingiusti compensi in cambio di agevolazioni.
8 Tutela della privacy
La Giannetti Group srl si impegna a tutelare la privacy dei Destinatari, nel rispetto delle normative vigenti, nell’ottica di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza di consenso da parte dell’interessato. L’acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali del Personale e degli altri soggetti dei cui dati cui la Società disponga, avviene nel rispetto di specifiche procedure volte ad evitare che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza.
9 Tutela dell’ambiente.
La Giannetti Group srl riconosce alla salvaguardia dell’ambiente un’importanza fondamentale nell’assicurare un percorso di crescita coerente con una visione ecologica del futuro. Conseguentemente, la Società si impegna a salvaguardare l’ambiente e a ridurre costantemente l’impatto ambientale della propria attività, attraverso il miglioramento organizzativo e l’utilizzo di nuove tecnologie. Privilegia tra i suoi partner commerciali quelli che condividono l’impegno a tutelare l’ambiente. Adotta misure idonee per prevenire danni ambientali e ridurne gli effetti.
10 Spirito di servizio
I Destinatari devono orientare la propria condotta nei limiti delle competenze e delle responsabilità ad essi assegnate; devono inoltre tenere un comportamento generale teso al perseguimento della mission aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità.
11 Profitto responsabile.
La Giannetti Group srl, più̀ in generale, nel perseguire i suoi obiettivi di profitto, assume una responsabilità nei confronti del territorio in cui opera, e vincola, per quanto possibile, i suoi interlocutori alla medesima responsabilità ed attenzione.
12 Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche
La Giannetti Group srl persegue l’obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l’esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.
NORME DI COMPORTAMENTO
1 Rapporti con i lavoratori
La Giannetti Group srl richiede ai propri lavoratori un impegno costante, oltre che competenza, professionalità e puntualità. La Società impone, inoltre, il rispetto delle gerarchie aziendali delle procedure, regole e prassi, anche non scritte, ma obbligatorie, che caratterizzano l’operato della Società stessa, nonché le istruzioni impartite dai propri superiori. Infine la Giannetti Group srl auspica che tutti i propri dipendenti e collaboratori rispettino i principi della correttezza, etica, buona fede, dell’educazione, della non discriminazione razziale, sessuale, religiosa e del rispetto nei rapporti interpersonali intrattenuti con i colleghi, i clienti ed i fornitori. La Giannetti Group srl pone il divieto al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori di accettare o richiedere compensi o altri benefici relativi all’esecuzione delle proprie prestazioni lavorative, ad eccezione degli omaggi rientranti nella prassi dell’ambito commerciale e comunque di modico valore. Il personale di nuova assunzione, ai fini del buon esito della medesima, è tenuto a comprendere ed accettare il presente Codice Etico.
Il codice di comportamento si rivolge a tutti i dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori della Giannetti Group srl Qualsiasi chiarimento potrà essere ottenuto mediante un confronto con i supervisori nominati.
2 Responsabilità personale. Comportamenti in violazione
Chiunque in qualità di amministratore, lavoratore o partner commerciale della Giannetti Group srl venga a conoscenza di una violazione del Codice da parte di chi ne è obbligato al rispetto, è tenuto a farne tempestiva segnalazione alla dirigenza della Società. Inoltre i destinatari di una procedura, di una clausola contrattuale, di una prassi, direttiva o ordine che siano in evidente contrasto con il Codice Etico, siano essi dipendenti, collaboratori o partner commerciali, sono obbligati a non attenersi alla procedura, clausola, prassi, direttiva o ordine ricevuti e segnalare tempestivamente il fatto al Consiglio di Amministrazione, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a loro carico. I destinatari di una procedura, di una clausola contrattuale, di una prassi o direttiva o ordine che siano in possibile contrasto con il Codice Etico sono tenuti ad attenersi alla procedura, clausola, prassi, direttiva o ordine impartiti, se obbligatori, e nel contempo segnalare tempestivamente il fatto all’organo competente alla vigilanza sul rispetto del presente Codice. La Società si impegna ad impedire qualunque tipo di ritorsione contro i dipendenti che abbiano sollevato dubbi o questioni legittime riguardanti o che abbiano denunciato presunte violazioni. Se richiesto, la Società manterrà l’anonimato in riferimento al soggetto che ha sollevato temi posti al vaglio dell’organismo di controllo.
3 Informazioni Esclusive o Riservate
Nell’operatività quotidiana, affidiamo ai nostri dipendenti una serie di informazioni sensibili, che devono essere protette, come previsto nel contratto di lavoro. Tutti i dati scaturiti dai rapporti di lavoro attraverso i clienti sono confidenziali e non devono essere dati a persone non autorizzate.
4 Tutela della privacy riguardo alle Informazioni della Clientela
Considerando il valore che presentano le informazioni relative alla clientela della Società, in quanto le stesse sono alla base della capacità della Società stessa di offrire servizi che meglio si attagliano alle esigenze della medesima clientela, la Giannetti Group srl è cosciente che la fiducia dei propri clienti nell’operato e nella serietà della Società costituiscono una parte essenziale del proprio patrimonio. Pertanto la priorità della Società si caratterizza nell’impegno a custodire le informazioni della propria clientela ed a utilizzarle in modo consono. È, quindi, necessario che ogni soggetto coinvolto nei rapporti con i clienti salvaguardi, nel rispetto delle leggi e degli standard di sicurezza e riservatezza, tutte le informazioni, ed in modo particolare quelle di natura riservata, trasmesse dai clienti. Inoltre la Giannetti Group srl si impegna a garantire che i nominativi, così come le informazioni relative ai clienti o ai partner commerciali, vengano utilizzate solo per ragioni che ne hanno richiesto la diffusione all’azienda, a meno che la legge non consenta di utilizzarle anche per altre finalità.
6 Supervisione
L’organismo di controllo individuato dalla Giannetti Group srl, ha il compito di controllare il rispetto del presente Codice Etico da parte di tutti i soggetti obbligati. Il medesimo Organismo è obbligato a ricevere le segnalazioni e a provvedere secondo quanto previsto dal presente codice. Le segnalazioni che perverranno, in qualsiasi forma, all’organismo competente non comporteranno alcuna responsabilità in capo al soggetto che le avrà notificate e rese note. Nel caso in cui non si decida di ricorrere all’anonimato, le segnalazioni devono riportare l’indicazione chiara del mittente, nonché la sottoscrizione; se effettuate mediante posta elettronica, è richiesto l’utilizzo della casella personale aziendale, ovvero di una casella di posta elettronica certificata. L’ Organismo competente denuncia all’autorità giudiziaria le segnalazioni aventi contenuto di ingiuria e/o calunnia.
7 Conflitti di Interesse e corrispettivo contrattuale
La Giannetti Group srl richiede che, in ciascuna fase tesa alla conclusione di un contratto di natura commerciale con i propri clienti e collaboratori, le persone fisiche incaricate della trattativa operino nell’interesse esclusivo della Società. Nella conduzione di qualsiasi attività la Giannetti Group srl richiede che qualsiasi soggetto coinvolto nella stessa, eviti situazioni di conflitto di interesse. Con la predetta locuzione si intende il caso in cui un destinatario persegua un diverso interesse dalla missione dell’Azienda o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari e di attività della stessa. Qualora dovesse sorgere un conflitto tra l’interesse personale e quello della Società o dei clienti, i soggetti coinvolti sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al proprio superiore che, nel caso ne ravvisi la necessità, potrà revocare il mandato e sostituire l’incaricato, o in alternativa, fornire allo stesso indicazioni vincolanti. La Società fa espresso ed assoluto divieto di abuso del nome, delle strutture o delle relazioni della Giannetti Group srl a beneficio di qualsiasi soggetto o in altri contesti lavorativi. Ad eccezione degli usi in ambito commerciale e tenuto conto delle circostanze, in nessun caso potrà essere avanzata richiesta, accettata o offerta, in sede di trattativa o successivamente, un beneficio personale che non sia inerente con l’oggetto del contratto. Parimenti, non è consentito accettare, né direttamente, né attraverso membri della propria famiglia, doni, servizi, prestiti ovvero trattenimenti privilegiati da clienti, fornitori o altri, in cambio di rapporti d’affari esistenti o futuri. I corrispettivi pattuiti contrattualmente per lo svolgimento di lavori, per l’erogazione di beni o servizi dev’essere congruo e non deve discostarsi in modo significativo dai valori di mercato, tenuto conto delle circostanze e sempre che la prestazione non richieda particolari tutele. Sono consentiti, purché di modico valore, i doni e gli omaggi secondo gli usi correnti in ambito commerciale.
8 Organi esterni e di informazione.
Nel caso in cui un soggetto esterno tentasse di ottenere da un dipendente informazioni riguardanti la società, i propri dipendenti, collaboratori, ovvero i clienti della società, queste non dovranno essere fornite a meno che non sia stata emessa previa ed idonea autorizzazione. Tuttavia, nel caso in cui l’autorizzazione non sia stata rilasciata, il soggetto nei cui confronti viene avanzata la richiesta è tenuto ad indirizzare la stessa alla persona preposta.
9 I rapporti con il mercato
Nelle relazioni intercorrenti con il mercato, la Giannetti Group srl rifiuta la cooperazione con partner commerciali che si siano resi responsabili di condotte di utilizzo di lavoro irregolare, utilizzo di lavoro minorile, di schiavitù, tratta di persone, introduzione di immigrati irregolari o che siano coinvolte, anche indirettamente, in iniziative terroristiche o di eversione dell’ordine democratico. La Società, inoltre, rifiuta la cooperazione con partner commerciali coinvolti in associazione per delinquere (specialmente di tipo mafioso) o che siano responsabili di gravi comportamenti di corruzione nei confronti di funzionari pubblici. Da ultimo la Giannetti Group srl rifiuta di operare con partner commerciali che siano stati coinvolti o che siano responsabili di gravi fenomeni di inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque, di disastri ambientali o simili. La Giannetti Group srl agisce al fine di promuove una società civile libera e democratica, alla base della quale vi siano il rispetto della persona umana, del nucleo famigliare, dell’ambiente sociale, culturale e naturale. La Società condanna fermamente ogni forma di schiavitù, discriminazione e di esercizio abusivo della violenza o della minaccia.
10 Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione del riciclaggio.
L’operato della Giannetti Group srl, così come quello di tutti i suoi dipendenti, è ispirato al rispetto delle normative in vigore, con particolare attenzione a quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I dipendenti ed i collaboratori della Società si impegnano, a tal fine, al rispetto delle indicazioni e delle istruzioni impartite dalla società (in base al decreto legge 81/2008), nonché, in ogni caso, a non porre in essere comportamenti ed azioni che pongano in pericolo la sicurezza propria e dei propri colleghi e clienti negli spazi lavorativi. La Giannetti Group srl, così come i propri dipendenti e collaboratori, si impegna altresì al rispetto delle normative in materia di antiriciclaggio, collaborando per l’applicazione delle norme di qualunque fonte esse siano, comprese le specifiche ed eventuali regole procedurali indicate dalla Società stessa, secondo il massimo grado di diligenza e nel rispetto del principio di massima buona fede.
11 Trasparenza della contabilità
La Giannetti Group srl si impegna ad assicurare che tutti i dati relativi ai documenti contabili siano conformi a quanto richiesto dalla legge ed agli standard di sicurezza e responsabilità richiesti e che tutte le transazioni siano correttamente registrate.
12 I controlli interni
I controlli interni sono quelli previsti in base alle linee guida della certificazione ISO 9001
13 Equità delle procedure di Assunzione
La Giannetti Group srl, ritiene che un fattore fondamentale per il successo della propria attività sia la multidisciplinarietà del proprio organico. Ogni dipendente sviluppa percorsi lavorativi ad hoc in modo tale da sviluppare il proprio talento e da dare dei risultati importanti e soddisfacenti. Ogni singolo componente dello staff aziendale è selezionato sulla base della propria attitudine, esperienza e competenza e, all’atto dell’assunzione, la Società pone in essere un programma di inserimento e affiancamento volto alla formazione ad alla gestione del lavoratore. La Società non tollera alcuna forma di lavoro irregolare; tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro specifico per il ramo trasporti.
14 Protezione del Patrimonio Aziendale
La Società ritiene in capo ad ogni singolo dipendente o collaboratore la responsabilità inerente i beni materiali ed immateriali della Società, dei suoi clienti e fornitori. La Giannetti Group srl richiama l’attenzione di tutti coloro che collaborano con essa sul principio per il quale i beni della stessa non devono essere utilizzati a proprio beneficio, ad eccezione di quei casi in cui sia espressamente consentito dalla proprietà, secondo quanto disposto dalle leggi e dagli usi del mercato locale. Tra i beni rientrano i piani aziendali, le informazioni sulla clientela, sui fornitori, sui distributori, la proprietà intellettuale (programmi informatici, modelli contrattuali e altro), beni tangibili e servizi. I sistemi telefonici, di posta elettronica e di casella vocale sono destinati esclusivamente a fini aziendali. Le comunicazioni personali devono essere ridotte al minimo. L’appropriazione indebita dei beni aziendali costituisce un reato ai sensi di legge e determina altresì la violazione dei propri doveri nei confronti della Società.
15 Rapporto con i Fornitori
Nella selezione delle aziende fornitrici e delle aziende mandanti della Giannetti Group srl, i dipendenti ed i collaboratori addetti dovranno avere cura di verificare la piena condivisione dei Principi e del contenuto del presente Codice. In particolare i dipendenti ed i collaboratori della Società dovranno osservare, nei rapporti con i fornitori e/o mandanti, tutti gli stessi principi imposti per i rapporti con i clienti. Le decisioni riguardanti gli acquisti dovranno essere sempre basate su parametri di giudizio obiettivi che prendano in considerazione l’affidabilità e l’integrità dei fornitori ed il valore dell’offerta tenuto conto di valutazioni e obiettivi a breve ed a lungo periodo.
16 Rapporti con gli istituti finanziari
La Società intrattiene rapporti con gli istituti di credito (banche, società di leasing, etc) improntati alla correttezza e trasparenza, al fine di collaborare in un clima di reciproco rispetto.
17 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Le relazioni che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione, o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, sono improntate alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili. La gestione dei rapporti, la sottoscrizione di accordi commerciali, di contratti o, più in generale di rapporti di qualsiasi genere intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con enti aventi carattere pubblicistico, sono riservati esclusivamente alle risorse umane aziendali a ciò deputate ed autorizzate. È fatto divieto ai predetti soggetti di porre in essere comportamenti che tendano ad influenzare impropriamente le decisioni dell’istituzione interessata. In ogni caso, nel corso di una trattativa d’affari o di un rapporto contrattuale, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione o con enti aventi carattere pubblicistico, la Giannetti Group srl s’impegna a non offrire donazioni o opportunità di lavoro a favore del personale della medesima Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o ai loro familiari; a non richiedere od ottenere informazioni riservate che compromettono l’integrità e la reputazione della Società. Nei rapporti intercorrenti con la P.A. non è consentito ai rappresentanti, collaboratori e dipendenti della Società di corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o donazioni, a qualsiasi dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio, né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.
18 Pubblicità
La Giannetti Group srl, si impegna a rendere disponibile il presente Codice Etico in formato cartaceo ed elettronico ai fini dell’utilizzo interno alla Società. Tuttavia il medesimo documento è pubblicato in condizioni di massima visibilità nel sito web aziendale, in modo tale che chiunque possa estrarne copia liberamente ed in qualsiasi momento. In tal modo i partner commerciali della Società possono reperire in ogni momento il presente documento. Le comunicazioni scritte o elettroniche destinate ai clienti dalla rete commerciale della Società o ai fornitori da chi provvede agli acquisti evidenziano, sistematicamente l’esistenza del Codice Etico ed il link elettronico al relativo documento. In ogni contratto concluso deve essere indicato l’indirizzo web al quale è sempre reperibile il testo integrale del documento. La Società tiene a precisare che nel caso in cui un rapporto commerciale non sia regolato da contratto avente forma scritta, le norme del Codice Etico hanno la medesima valenza delle Condizioni generali di contratto ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile.
SANZIONI
Misure nei confronti degli amministratori
La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Codice Etico poste in essere da coloro che rivestono i ruoli di vertice della Società. La formazione ed il consolidamento di un’etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti i soggetti che, a qualsiasi livello, operano per la Società. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2392 e ss. Codice civile, a seconda della gravità dell’infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione (con l’astensione dell’interessato), sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell’ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell’incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all’assemblea di procedere anche alla revoca della carica. Indipendentemente dall’applicazione della misura è fatta comunque salva la facoltà della Società di promuovere le azioni di responsabilità e/o risarcitorie. Nei casi in cui sia coinvolta la maggioranza dei consiglieri per gravi violazioni del Codice, il Collegio Sindacale convocherà l’assemblea dei soci per l’adozione delle opportune misure di tutela. Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della Società, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva, in ogni caso, l’applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.
Misure nei confronti dei sindaci
In ipotesi di mancato rispetto del Codice da parte di uno o più componenti il Collegio Sindacale, l’Organismo deputato informa immediatamente l’intero Collegio Sindacale ed/o il Consiglio di Amministrazione, i quali procederanno agli accertamenti ritenuti necessari e ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti in conformità alla normativa vigente. Indipendentemente dall’applicazione di misure sanzionatorie è fatta comunque salva la facoltà della Società di promuovere le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.
Misure nei confronti dei dirigenti
Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale. Al personale appartenente alla categoria dei Dirigenti al quale sia imputabile la violazione delle previsioni del Codice, ivi compresi i principi, si applicheranno pertanto le misure più idonee in conformità a quanto previsto per legge e dal CCNL applicabile, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro quando la violazione commessa ed accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro. Potrà essere altresì revocata la procura conferita al dirigente stesso. Nelle procedure disciplinari che involgono il personale appartenente alla categoria dei Dirigenti deve essere necessariamente coinvolto, mediante apposita informativa, l’Organismo deputato alla vigilanza sul rispetto del codice.
Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti
Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Codice Etico da parte di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod.civ.1, nonché illecito disciplinare. L’adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell’obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, le mansioni e compiti loro affidati, così come previsto dal vigente CCNL. La Società informa adeguatamente tutto il personale – anche con la tradizionale diffusione in bacheca aziendale ex art.7 L. 300/70 – dell’intervenuta adozione del sistema sanzionatorio di cui al presente Codice. La tipologia e l’entità delle sanzioni per violazione del Codice, saranno adottate in accordo ai principi di gradualità e proporzionalità, commisurando le stesse in relazione ai seguenti principi generali: intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; rilevanza degli obblighi violati; responsabilità connesse alla posizione di lavoro rivestita dal dipendente; rilevanza del danno o del grado di pericolo arrecato alla Società, ai clienti o a terzi; precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che essa verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL e dalle normative collettive aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi aziendali. Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall’Organismo di vigilanza.
Misure nei confronti di fornitori e partner commerciali
Ove possibile, condizione necessaria per concludere contratto di ogni tipo con la Società, ed in particolare contratti di fornitura, è l’assunzione dell’impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Tali contratti dovranno prevedere, ove possibile, clausole risolutive o diritti di recesso in favore della Società, senza alcuna penale in capo alla stessa, in caso di commissione di reati presupposto o di condotte finalizzate alla commissione dei medesimi, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico della Società. In ogni caso, la consumazione di reati presupposto ovvero di condotte in violazione del Codice Etico sarà considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del codice civile. La Società si riserva comunque di agire in tutte le opportune sedi giudiziarie per la richiesta di risarcimento del danno qualora da tali condotte derivino danni di qualsiasi natura alla Società.
Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, lavoratori autonomi
Ove possibile, la Società inserirà nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali e di collaborazione con i propri collaboratori non subordinati specifiche clausole che la facoltizzano a recedere unilateralmente da detti rapporti per il caso in cui detti soggetti pongano in essere condotte in contrasto con i principi del Codice Etico e tali da comportare il rischio di commissione di reati.
Risarcimento del danno
La Società ribadisce, in questa sede, che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. La Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e, pertanto, nell’eventualità in cui un reato sia commesso, la Società sin d’ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio. Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei destinatari del Codice, siano essi dipendenti della Società, Amministratori, Sindaci, consulenti o partner, ed in aggiunta alle sanzioni previste dal presente sistema sanzionatorio, la Società si riserva sin d’ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno arrecatole.