Rules for all types of transport

Rules for maritime and inland waterway transport

Legenda

Obbligazioni del venditore
Obbligazioni del compratore
Indica l'obbligazione di stipulare il contratto di trasporto
Indica facoltà di stipulare il contratto di trasporto
Indica l'obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione
Indica l'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all'importazione
Indica l'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all'esportazione

Fonte: Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale (ICC)

EXW: FRANCO FABBRICA “Franco Fabbrica” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, etc). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.

FCA: FRANCO VETTORE “Franco Vettore” significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto. Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di consegna convenuto, poiché il risciho passa al compratore in tale punto. Ove le parti desiderino che la merce sia consegnata nei locali del venditore, esse devono indicare l’indirizzo di tali locali quale luogo di consegna convenuto. Se, invece, le parti desiderano che la merce sia consegnata in altro luogo, esse devono indicare un diverso, specifico luogo di consegna. FCA richiede che il venditore, se il caso, sdogani la merce all’esportazione.

CPT: TRASPORTO PAGATO FINO A “Trasporto pagato fino a” significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti) e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione contenuto. Il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione. CPT richiede che il venditore, se il caso, sdogani la merce all’esportazione.

CIP: TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A “Trasporto e Assicurazione Pagati fino a” significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato fra le parti) e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto. Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tenere presente che secondo la regola CIP il venditore è obbligato ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un’assicurazione integrativa. Il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione. Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di destinazione convenuto, poiché le spese fino a tale punto sono a carico del venditore. CIP richiede che il venditore, se il caso, sdogani la merce all’esportazione.

DAT: RESO AL TERMINAL “Reso al Terminal” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce, una volta scaricata dal mezzo di trasporto di arrivo, a disposizione del compratore al terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione concordato. “Terminal” include ogni luogo, coperto o scoperto, come una banchina, un magazzino, un piazzale per container, un terminal stradale, ferroviario o aeroportuale. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto ed alla scaricazione della merce al terminal nel porto o luogo di destinazione convenuto. Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il terminal e, se possibile, un punto specifico all’interno del terminal nel porto o luogo di destinazione convenuto poiché i rischi fino a tale punto sono a carico del venditore. DAT richiede che il venditore, se il caso, sdogani la merce all’esportazione.

DAP: RESO A LUOGO DI DESTINAZIONE “Reso a Luogo di Destinazione” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto. Si raccomanda alle poarti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di destinazione convenuto, poiché i rischi fino a tale punto sono a carico del venditore. DAP richiede che il venditore, se il caso, sdogani la merce all’esportazione ma NON all’importazione nel Paese terzo.

DDP: RESO SDOGANATO La presente regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto scelto e può essere usata anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto. “Reso sdoganato” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore supporta tutte le spese ed i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione ed ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo all’esportazione ma anche all’importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia d’importazione ed espletare tutte le formalità doganali. Il DDP comporta l livello massimo di obbligazioni per il venditore.

FAS: FRANCO LUNGO BORDO La presente regola può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne. “Franco Lungo Bordo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave (ad es. su una banchina o una chiatta) designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave ed il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti. Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto di caricazione nel porto d’imbarco convenuto, poché le spese ed i rischi fino a tale punto sono a carico del venditore e tali spese e gli oneri di movimentazione connessi possono variare a seconda degli usi del porto. Se la merce è containerizzata, è d’uso per il venditore consegnare la merce al vettore al terminal e non sottobordo della nave. In tali situazioni, la regola FAS risulterebbe inappropriata e si dovrebbe utilizzare la regola FCA.

FOB: FRANCO A BORDO La presente regola può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne. “Franco a Bordo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave ed il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti. FOB richiede che il venditore, se il caso, sdogani la merce all’esportazione.

CIF: COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO La presente regola può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per via d’acqua interne. “Costo, Assicurazione e Nolo” significa che il venditore effettuala consegna mettendo la merce a bordo della nava o procurando la merce già consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto. Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIF il venditore è obbligato ad ottenere soltanto una copertuira assicurativa minima. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un ‘assicurazione integrativa. Quando si utilizzano CPT,CIP,CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effetture la consegna quando rimette la merce al vettore secondo quanto specificato dalla regola scelta e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.